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Pubblicato martedì 05 giugno 2018

Ordinanza pulizia fondi incolti

 

OGGETTO:

Ordinanza del sindaco contingibile ed urgente per il taglio di rami e alberi ricadenti in proprietà privata e interferenti con la viabilità pubblica urbana ed extraurbana del territorio comunale.

PREMESSO:

- Che ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge n. 225 del 22.02.1992 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;

-  Che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto die principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PRESO ATTO:

  • Che lungo i margini delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, formanti il tessuto viario comunale, è stata accertata la presenza di alberi ad alto fusto e/o siepi a ridosso del ciglio stradale a distanza inferiore a quella stabilita dagli artt. 892-893 del Codice Civile e/o con ramificazioni aggettanti sulle sedi stradali.
  • Che ogni anno si ripresenta puntualmente il problema delle siepi e delle fronde degli alberi che debordano dalle proprietà private invadendo la viabilità pubblica o assoggettate all'uso pubblico e che tali situazioni possono costituire pregiudizio alla visuale e in alcuni casi possono costituire elementi di ostruzione alla mobilità veicolare, pedonale e ciclabile.
  • Che la vegetazione presente su aree adiacenti al tessuto viario urbano ed extraurbano costituisce fonte di disagio e pericolo per la pubblica incolumità derivante dai rischi di caduta e/o d'incendio, soprattutto di alberi di alto fusto.

Visti gli ultimi episodi di sradicamento di alberi, dovuti soprattutto alle abbondanti piogge;

PRECISATO:

  • Che l'art. 893 del codice civile dispone che anche gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano dal ciglio della strada le stesse distanze previste per i confini dettate dall'art. 892 e precisamente: di 3 m. per gli alberi di alto fusto, 1,5 m. per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza inferiore ai m. 2,5;
  • Che l'art. 29 del D.Lgvo 30/04/1992 n. 285 come modificato dal D.Lgs. 16/01/2013 n. 2 prevede:

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità della distanza e della angolazione necessaria.

  1. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile

RAVVISATA la necessità, di mantenere controllata la crescita di sostanze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con le sedi stradali del taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con la mobilità veicolare, pedonale e ciclabile;

RITENUTO pertanto, necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far adottare ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili, prospicienti le sedi viarie urbane ed extraurbane, gli eventuali conseguenti provvedimenti di competenza;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, per cui si procede ai sensi dell'art. 150 del C.P.C.;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare un potenziale pericolo a tutela della pubblica incolumità;

VISTI:

  • Gli artt.892, 893, 894, 895, 896 del codice civile
  • Gli artt. 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 ss. mm. ii. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.Lgs n. 495/1992 e ss. mm. ii.
  • L'art. 54 del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

-     L'art. 650 del C.P.P.

ORDINA                 

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti" sedime viario delle strade pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e il pericolo d'incendio come descritti dagli articoli 892 - 893 del C.C., provvedendo, anche periodicamente ed ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, ad eseguire quanto di seguito indicato:

  1. Di procedere al taglio ed alla rimozione dei rami caduti, ossia pericolanti o comunque aggettanti, che protendono sulle sedi viarie pubbliche o che comunque possono generare situazioni di pericolo;
  2. Di procedere al taglio di alberi, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulle sedi viarie pubbliche che possono, in caso di caduta, interferire con la circolazione veicolare pedonale e ciclabile con conseguente pericolo per la pubblica incolumità;
  3. Detti interventi dovranno essere eseguiti entro il 15 giugno c.a. e successivamente, in maniera periodica, ai fini della manutenzione;

Nel caso in cui gli alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadono o protendono le proprie fronde sulla sede viaria pubblica e comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con la circolazione dei mezzi e persone, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose e persone.

RICORDA

Che sono fatte salve le disposizioni normative vigenti circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione per gli eventuali interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela.

AVVERTE

Che scaduti i termini predetti, il comune di Patrica, tramite il Comando di Polizia Municipale verificherà e valuterà le singole situazioni avverse, le eventuali condizioni di pericolosità e, nel caso di accertata necessita, agli interessati, che non hanno proceduto autonomamente alla prescrizione di cui sopra, saranno addebitate le spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'amministrazione comunale per gli adempimenti di sua competenza, senza ulteriore comunicazione.

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili delle sanzioni amministrative da € 168,00 ad € 674,00 ai sensi dell'art. 29 del C.d.S. e della sanzione accessoria prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

Gli agenti della forza pubblica sonò incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto;

Di notificare copia del presente atto al Comando di Polizia Municipale, per opportuna conoscenza ed eventuali provvedimenti di competenza e di inviare copia a S.E. il Prefetto di Frosinone, all'ASTRAL -Roma, All'Amministrazione Provinciale di Frosinone ed alla stazione dei Carabinieri di Supino.

RENDE NOTO

Che  la presente ordinanza viene notificata a tutti gli interessati con la procedura di cui all'art. 150 del C.P.C, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito del Comune, nonché a mezzo dì apposito avviso pubblico e comunicati stampa.

 

Patrica

                                                                                                          Il Sindaco

                                                                                                 (Lucio Fiordalisio)

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