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Pubblicato sabato 08 luglio 2017

Ordinanza prevenzione incendi e pulizia fondi incolti


Durante il periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 settembre è fatto divieto, in
prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali
ricadenti sul territorio comunale, di:
- Accendere fuochi;
- Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- Di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente
pericolo d'innesco;
2. In ottemperanza alla L. R. n.39/2002 in tutto il territorio della Regione Lazio, dal 15 giugno
al 30 settembre, è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose,
le erbe dei prati, le erbe palustri nonché quelle infestanti anche nei terreni incolti, lungo le
strade comunali, provinciali, statali;
3. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e
private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di
confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non
inferiore a mt. 10,00;
4. I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico,
hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio
per un raggio non inferiore a mt. 5,00;
5. I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i
mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del
tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;
6. I proprietari ed i conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione
ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto,
completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

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